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Scheda del servizio

La Polizia Municipale quando accerta una violazione ad una norma del Codice della Strada redige:

verbale di contestazione se la violazione può essere contestata immediatamente al trasgressore, in quanto presente;
preavviso di accertata violazione al C.d.S. in caso di assenza del trasgressore.

Il verbale di contestazione, redatto al momento dell'infrazione e in presenza del trasgressore, contiene data, ora e luogo dell'infrazione, le generalità del trasgressore, gli estremi della patente, i dati di identificazione del veicolo, legge, articolo e comma cui si riferisce l'infrazione, la motivazione, la sanzione principale ed accessoria (se prevista), le modalità di pagamento, l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso, le dichiarazioni del trasgressore, la firma del trasgressore (o l'espresso riferimento che si rifiuta di firmare), la firma dell'Agente accertatore.


Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; l'eventuale rifiuto da parte del trasgressore a ricevere copia del verbale equivale ugualmente a notifica dello stesso.

Il verbale di contestazione può essere redatto anche per i veicoli in movimento, ove non è stata possibile la contestazione immediata.

Dalla notifica o dall'eventuale contestazione immediata del verbale, il trasgressore ha a sua disposizione 60 giorni per il pagamento della conseguente sanzione amministrativa.

In caso, invece, di assenza del trasgressore, la Polizia Municipale redige un preavviso di violazione al C.d.S.. Copia del preavviso viene lasciata sul vetro parabrezza del veicolo ed ha solamente scopo informativo. Contro di esso non è possibile proporre ricorso; tale soluzione potrà essere proposta solamente contro il successivo verbale di notificazione che dovrà pervenire al proprietario del veicolo entro 150 giorni (o 360 per i residenti all'estero) dall'accertamento.

E' comunque possibile o pagare entro 10 giorni dalla data del presente preavviso oppure attendere il verbale di notificazione dal quale decorreranno i 60 giorni per effettuare il pagamento (ovviamente, in quest'ultimo caso, maggiorato delle spese di procedimento).

Nel caso in cui venga accertata una violazione al Codice della Strada, il contravvenuto può:

Pagare entro i termini indicati sul verbale, direttamente presso l'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Macello, nei giorni e orari di apertura al pubblico. L'ufficio rilascerà relativa quietanza.
In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato a mezzo di Conto Corrente postale n. 30858104 intestato a Comune di Macello Servizio Tesoreria - Polizia Municipale, indicando nella causale: numero del verbale, data del verbale, modello veicolo e targa.
Importante: decorso il termine di 60 gg. indicato sul verbale, lo stesso dovrà essere pagato doppio.

Fare ricorso nei termini e modi indicati sul verbale. Per maggiori delucidazioni in merito consultare la sottostante pagina "Ricorsi: modalità di proposizione".

La Polizia Municipale è disponibille a fornire ogni possibile informazione circa le sanzioni accertate e le procedure che il cittadino può eventualmente adottare per fare ricorso alle autorità preposte.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza
Area Area Tecnica-Manutentiva
Responsabile Giuseppe Pipino
Indirizzo Via Vigone, 1 (Primo piano)
Telefono 0121.340301
Fax 0121.340126
Email vigilanza@comune.macello.to.it
PEC protocollo@pec.comune.macello.to.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 10.00 - 13.00
Martedì 12.00 - 15.00
Mercoledì 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Venerdì 10.00 - 13.00

Ultimo aggiornamento pagina: 11/07/2017 11:22:19

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